programmi
di riabilitazione urbana, strumenti urbanistici attuativi
art. 27 L. 01.08.2002,
n. 166
La norma disciplina i “programmi di riabilitazione
urbana”, che sono speciali piani attuativi (particolareggiati) volti alla
“riabilitazione” di immobili e attrezzature ed al
miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, con la precisazione che “Le
opere ricomprese nei programmi possono riguardare
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative
attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni
urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale”.
Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli
immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi
nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il
consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione
dell'intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di
novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione
del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo
sottoscrivendo la convenzione presentata.
Decorso infruttuosamente il termine
assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è
abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa
a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.
L'indennità espropriativa,
posta a carico del consorzio, deve corrispondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione
stabiliti in convenzione.
L'indennità può essere corrisposta
anche mediante permute di altre proprietà immobiliari
site nel comune.
Deve ritenersi che agli atti di
trasferimento nell’ambito del suddetto programma di riabilitazione urbana si
applichi il trattamento tributario previsto in relazione ai
piani particolareggiati.